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SEZIONE DIRITTI DEGLI ANIMALI
La questione animale, ovvero il problema di come debba essere orientato il rapporto tra animali umani e animali non umani, è forse il tema più importante relativo agli essere animali, sia perché da come viene affrontato dipendono le condizioni di vita di miliardi e miliardi di animali non umani sia perché in ultima analisi definisce la moralità dell'animale umano e quindi la sua parte più essenziale.

Già in epoca classica diversi (e anche alcuni giuristi come Ulpiano) filosofi i definivano l'animale non umano come un simile dell'animale umano accomunando le due categorie sullo stesso livello, quello della Natura, e condannando pertanto qualsiasi forma di violenza su di essi da parte dell'uomo.

Purtroppo tale visione è stata scarsamente considerata nel corso della storia, complice anche la filosofia delle varie religioni monoteiste che hanno sempre proclamato una supposta superiorità dell'uomo sulla Natura e sugli animali, giustificandone qualsiasi utilizzo. Anche la ottusa concezione di cartesiana memoria degli animali non umani come macchine spinte solo da istinti meccanicistici ha contribuito a tutta una serie di orrori ai danni degli animali. Che stupidaggine!

Oggi la mentalità sociale è cambiata e si riconosce dai più l'identità di sensibilità e socialità tra uomo ed animale. Uomini e animali fanno parte della stessa sostanza che li porta ad avere emozioni, bisogni, desideri, sensazioni e pensieri, i quali sono identici nella loro essenza, variando poi per grado e specificità a seconda delle specie animali.
Ovviamente a livello intellettivo l'animale umano rimane quello piuugrave; dotato ma è comunque una differenza di grado e non di qualità.

Pertanto molte persone si battono perchà venga riconosciuto agli animali lo status giuridico di soggetti di diritto, ossia di esseri senzienti, dotati di coscienza e valore intrinseco al pari dell'uomo. Essere soggetti di diritto significa per gli animali che l'animale non umano nel proprio ordinamento giuridico riconosce di non essere il solo titolare di diritti ma che questi sono in capo ad ogni essere vivente, ognuno con la propria capacità e specificità.

Ad oggi, pur essendo stati fatti passi importanti nella protezione della dignità animale rimangono comportamenti, a volte illegali a volte purtroppo perfettamente legali, che violano in modo aberrante la dignità dell'animale non umano.
Gli esempi più eclatanti sono la caccia e la pesca (catalogati come sport, rivoltante), le corride, gli spettacoli con animali, gli allevamenti intensivi.

Nonostante ormai in quasi tutto il mondo la tutela del benessere animale è un obbligo di legge si assite ovunque a trasgressioni, soprattutto nel campo dell'allevamento, del trasporto animale e della sperimentazione animale.
GLI ARTICOLI 544 bis e ss. DEL CODICE PENALE
Chi si occupa di diritti degli animali sa che la normativa a loro protezione è ancora insufficiente, lacunosa, spesso contradditoria.
Questo può generare una frustrazione in chi si batte per una giusta tutela degli animali non umani che potrebbe portare ad una arrendevolezza pericolosa Proprio per evitare che si possa ritenere inutile lottare per i loro diritti vi parlo della importante conquista che si ebbe con l'introduzione degli articoli 544 bis e seguenti nel Codice Penale grazie alla legge del 20 luglio 2004, n. 189 e di quanti strumenti siamo ora provvisti grazie alla quella legger per proteggere gli animali non umani.
Vediamo brevemente gli articoli 544 bis e ter relativi all'uccisione e maltrattamento rispettivamente:
Art 544 bis:Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale ò punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni
544 ter: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ò punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Faccio una piccola premessa sugli aspetti negativi. Oltre alla esiguità delle pene non idonee in relazione alla gravità del fatto, purtroppo questi articoli vengono, solo parzialmente come vedremo in seguito, meno rispetto ad altre attività relative ad animali regolate da leggi speciali. Mi riferisco alla caccia, pesca, allevamento ed attività culturali e di ricerca. In tutti questi campi, e qui il richiamo alla necessità dell'art 544, è legittima l''uccisione di animali in quanto necessari alla finalità dell'attività.
Ma veniamo ai punti positivi che rappresentano una piccola rivoluzione rispetto al passato e che dotano di strumenti molto forti. Innanzitutto l'uccisione e il maltrattamento possono avere applicazione anche in tutte quelle attività regolate con leggi speciali.
Per chiarire il cacciatore è legittimato (assurdamente) dalla legge ad uccidere nelle zone di caccia ma non può farlo con crudeltà. Stesso discorso vale per gli allevamenti dove esistono infatti tutta una serie di procedure da rispettare affinchò la morte avvenga nella maniera meno traumatica possibile e comunque mai con crudeltà.
Detto ciò passiamo ad un altro punto: essendo reati comuni chiunque può commetterlo e sua tramite azioni che omissioni e configura reato anche il tentativo. Quindi basta che una persona tenga senza acqua ad esempio un cane relegato in un cortile o balcone per un giorno perchò si possa configurare reato. Per determinati soggetti poi che, vengano a conoscenza del reato, durante lo svolgimento delle proprie mansioni (come per esempio i veterinari, liberi professionisti o dipendenti delle aziende sanitarie locali), vige l'obbligo di denunciare il reato alle autorità.
Ma soprattutto essendo maltrattare o mettere in pericolo la vita di un animale è possibile intervenire con la forza per impedirlo. L'uso della forza deve essere sempre proporzionato al pericolo ma è questo l'unico limite che abbiamo di fronte ad una persona che sta commettere o sta per commettere tentativo di uccisione o maltrattamento.
Purtroppo non è invece previsto l'arresto in flagranza; ciò vuol dir che il normale cittadino, al contrario di altri reati non può trattenere il soggetto criminale per consegnarlo prontamente alla polizia. Ma rimane comunque un punto secondario. In sintesi se siete testimoni di un reato ex 544 bis e ter di aggressione o maltrattamento di un qualsiasi animale potete intervenire con la forza per impedirlo e denunciare il fatto alle autorità, qualsiasi esse siano (carabinieri, polizia ecc) le quali sono tenute obbligatoriamente ad intervenire e registrare la denuncia.
Sicuramente degli strumenti molto più forti di cui disponevano gli animalisti negli anni 70' che pur privi di tale normativa hanno fatto fare un grande balzo in avanti al rispetto dei diritti degli animali.

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